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Le principali norme ambientali in materia di amianto
24 marzo 2014
Il presente documento contiene una illustrazione sintetica delle principali norme in materia di amianto,
limitatamente ai profili ambientali. Non viene invece considerata la disciplina della tutela dei lavoratori
dall’esposizione all’amianto.
L’amianto
L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti
che, anche per via dell’economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni
industriali ed edilizie.
In tali prodotti le fibre si possono presentare sia libere o debolmente legate sia fortemente legate; nel primo
caso si parla di amianto in matrice friabile, nel secondo invece di amianto in matrice compatta (come il
cemento-amianto o il vinyl-amianto).
Con il tempo però tale materiale si è rivelato nocivo per la salute dell’uomo per la sua proprietà di
rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell’apparato
respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura
(mesoteliomi).
L’amianto è quindi sicuramente pericoloso soltanto quando può disperdere le sue fibre nell’ambiente
circostante.
Secondo i dati forniti dal CNR i quantitativi di materiali contenenti amianto presenti sul territorio
italiano si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate, derivanti, in gran parte, dai 2,5 miliardi di metri
quadri di coperture – lastre ondulate o piane in cemento-amianto prodotte e presenti sul territorio nazionale.
La legge del 1992 e le principali norme emanate successivamente
Riconosciuta la pericolosità dell’amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, con la legge 27
marzo 1992, n. 257 sono state dettate norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto e per il suo
smaltimento controllato. Questa legge stabilisce il divieto di estrazione, importazione, esportazione,
commercializzazione e produzione di amianto.
In attuazione di tale legge sono stati poi emanati numerosi provvedimenti volti, tra l’altro, a definire le
modalità di predisposizione dei “piani regionali amianto” (previsti dall’art. 10 della legge n. 257), di
valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi
per la bonifica. Per quanto concerne l’inquinamento ambientale, inoltre, con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114
sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera e gli effluenti liquidi.
Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell’amianto, nell’ambito della
nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 36/2003, nonché le regole per
la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti (D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101). È stato altresì
introdotto l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora Albo nazionale gestori ambientali)
per le imprese di bonifica da amianto (tale obbligo è oggi contemplato dall’art. 212, comma 5, del D.Lgs.
152/2006) e d è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto (D.M. Ambiente 29 luglio 2004, n. 248).
La mappatura dell’amianto sul territorio nazionale e il problema della bonifica
Al fine di pervenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e di
consentire la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti, l’art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha
stanziato 22 miliardi di lire per il triennio 2000-2002 (pari a circa 11,4 milioni di euro). Le disposizioni del
citato art. 20 sono state poi attuate con l’emanazione del D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101 , che ha
definito i soggetti, gli strumenti e le fasi per la realizzazione della mappatura.
L’art. 1 di tale decreto ha affidato alle regioni e alle province autonome il compito di procedere
all’effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della
legge n. 257/1992 (che, come si è detto poc’anzi, già prevedeva una sorta di censimento dei siti interessati
dalla presenza di amianto) e di comunicarne i risultati (nonché i dati analitici relativi agli interventi da
effettuare e le relative priorità, nonché quelli relativi agli interventi effettuati) al Ministero dell’ambiente entro il
30 giugno di ogni anno.
Il Ministero dell’ambiente ha finanziato le attività di mappatura (art. 1, comma 4) destinando alle Regioni il
50% della disponibilità totale delle somme di cui all’art. 20 della legge n. 93/2001, vincolando il restante 50%
al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza.
Relativamente allo stato della mappatura, nel parere tecnico dell’INAIL del 2012 si legge che “alla data
odierna risultano inserite informazioni relative a n. 34.148 siti eterogeneamente distribuiti su tutto il territorio
nazionale, ad eccezione delle Regioni Sicilia e Calabria, di cui non è pervenuto alcun dato”. Di tali siti, 373
sono inclusi nella “classe di priorità del rischio 1”, quella che identifica le situazioni più gravi per le quali sono
richiesti interventi di bonifica urgenti.
Occorre poi considerare che il tema della bonifica dei siti contaminati dalla presenza di amianto è altresì
oggetto della normativa generale per la bonifica dei siti inquinati prevista dalla legge n. 426/1998 e dal
relativo Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale approvato con il D.M. 18 settembre 2001, n.
468 e aggiornato con il D.M. 28 novembre 2006, n. 308. Tra i siti da bonificare rientranti nel citato
programma (cd. siti di interesse nazionale, SIN), ve ne sono alcuni in cui l’amianto costituisce il principale
inquinante, tra questi in particolare il sito Eternit-Fibronit di Casale Monferrato e l’ex miniera di amianto di
Balangero e Corio (TO), tra le cave d’amianto più grandi d’Europa. Altre situazioni di inquinamento ritenute
più pericolose ed acute sono quelle dei siti Broni – Fibronit (Milano), Priolo – Eternit siciliana (Siracusa),
Napoli Bagnoli – Eternit, Tito-exLiquichimica (Prato), Bari – Fibronit, Biancavilla – Cave Monte Calvario
(Catania), Emarese – Cave di Pietra (Aosta).
Trattamento e smaltimento dell’amianto
I rifiuti di amianto o contenenti amianto (RCA)
I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257/1992
come “i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere
fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse”.
Per i valori limite ambientali per gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto la legge n. 257/1992 rinvia al D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
114.
Nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) – che riporta l’elenco dei rifiuti
istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE relativa al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) – i
rifiuti per i quali è indicata in modo esplicito la presenza di amianto sono considerati come rifiuti “pericolosi” e
contrassegnati con un asterisco «*».
Il punto 3.4 dell’Allegato D stabilisce che per i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco «*», si ritiene che essi presentino una o più
caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 2008/98/UE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato
(tra cui è compreso il codice H7 «cancerogeno»), la presenza di una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione
totale non inferiore allo 0,1%.
Il conferimento in discarica di RCA
Con il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti”) e con il D.M. ambiente 13 marzo 2003 (recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”) sono
state introdotte nuove norme relative al conferimento in discarica dei rifiuti d’amianto o contenenti
amianto (RCA). Quest’ultimo decreto è stato poi sostituito con il D.M. ambiente 3 agosto 2005 a sua volta
sostituito dal D.M. 27 settembre 2010.
Allo stato attuale, ai sensi del D.M. 27 settembre 2010, i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono
essere conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie di discarica:
discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal
codice dell’elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché
sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal D.M. 248/2004 e con valori conformi a
quelli indicati nel medesimo D.M. 27 settembre 2010 (tabella 1 dell’allegato 2), verificati con periodicità
stabilita dall’autorità competente presso l’impianto di trattamento.
Con il richiamato D.M. Ambiente 29 luglio 2004, n. 248 è stato emanato il “Regolamento relativo alla
determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti
amianto”.
Tale decreto, in vigore dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di
amianto, nonché il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura di tali rifiuti nelle discariche. Inoltre, esso prende
in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell’amianto,
rendendo così possibile il suo riutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica. In
sostanza, esso tratta della gestione dei rifiuti contenenti amianto, della loro destinazione ultima, della loro
ricopertura nonché dei trattamenti ai quali possono essere sottoposti.
2
La mappatura delle discariche che accettano RCA e degli impianti di trattamento
Nel dicembre 2013 l’INAIL ha diffuso un documento intitolato “Mappatura delle discariche che accettano in
Italia i Rifiuti Contenenti Amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future” che presenta dati
aggiornati al 30 giugno 2013, ove viene evidenziato che il numero di discariche per RCA in esercizio non
è sufficiente a gestire la mole di RCA prodotti e producibili annualmente nel nostro Paese. Nel
documento citato si legge che il numero di discariche operanti è diminuito di tre unità e che attualmente otto
Regioni non sono dotate di una discarica propria e che le volumetrie residue vanno sempre più
affievolendosi. In particolare “si è rilevata una significativa carenza di impianti di discarica per rifiuti
pericolosi, presenti e futuri, in grado di accettare RCA friabili che comporterà un sempre crescente numero di
trasporti transfrontalieri di tal genere di rifiuti”.
Nel medesimo documento viene evidenziato che, nonostante l’Italia abbia prodotto oltre 100 brevetti
relativi all’inertizzazione/recupero dell’amianto, ad oggi non risultano attivi impianti di
inertizzazione/recupero a scala industriale di RCA, sebbene previsti ai sensi del D.M. 248/2004, e ciò,
secondo l’INAIL, principalmente a causa della mancanza di procedure attuative del D.M. n. 248.
Il Piano nazionale amianto
Nel marzo 2013 il Governo ha approvato il Piano nazionale amianto. Il Piano, elaborato dai Ministeri della
salute, dell’ambiente e del lavoro, effettua un’analisi che si muove in tre direzioni: tutela della salute, tutela
dell’ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali.
Dal punto di vista ambientale, che qui interessa, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l’amianto
da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, individua tra le priorità la mappatura dei materiali
contenenti amianto, l’accelerazione dei processi di bonifica, l’individuazione dei siti di smaltimento e la
razionalizzare della normativa di settore.
Documenti e risorse web
INAIL, Dossier amianto (all’interno del dossier la mappatura dei siti, 2012, e la mappatura delle discariche,
2013)
Ministero della salute, Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate
(Quaderno n. 15), maggio 2012;
Governo italiano, Piano nazionale amianto, marzo 2013.
Servizio Studi – Dipartimento Ambiente st_ambiente@camera.it – 066760-9253 CD_ambiente
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legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Anno |
Norma |
Principali Contenuti |
1965 |
D.P.R. 30.06.65 n. 1124 G.U. 13.10.65, n. 257 |
• Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali • Assicurazione contro l’asbestosi |
1973 |
D. M. 18.04.73 G.U. 07.08.73, n. 203 |
• Elenco malattie per denuncia obbligatoria lavoratori esposti a rischio amianto |
1975 |
Legge 27.12.75 n. 780 G.U. 22.01.1976, n. 19 |
• Norme concernenti la silicosi e l’asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. |
1982 |
D.P.R. 10/09/1982 n. 904 G.U. 07.12.1982, n. 336 |
• Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi • (Aggiornato con il D.M. 14 dicembre 2004) |
1983 |
DIRETTIVA 19/09/1983 n. 83/478/CEE G.U.C.E. 24.09.1983, n. L.263 |
• Direttiva del Consiglio recante la quinta modifica (amianto) della Dir. 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. |
1984 |
Comitato Interministeriale Delibera 27.7.84 G.U. 13.9.84, n.253 |
• Disposizioni applicative lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 4 del DPR 915/82 |
1985 |
DIRETTIVA 20/12/1985 n. 85/610/CE G.U.C.E. 31.12.1985, n. L 375 |
• Direttiva del Consiglio recante la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. |
Anno |
Norma |
Principali Contenuti |
1986 |
O.M. Sanità 26.6.86 G.U. 09.07.1986, n. 157 |
• Limitazioni all’uso della crocidolite |
1986 |
Circolare Min. Sanità 01.07.86 n. 42 |
• Indicazioni per l’applicazione dell’Ordinanza Ministeriale della Sanità del 26.6.1986 |
1986 |
Circolare Min. Sanità 10.07.86 n. 45 G.U. 23.07.1986, n. 169 |
• Ricognizione su presenza di amianto in scuole ed ospedali • Divieto di applicazione di amianto “a spruzzo” • Prime indicazioni tecniche modalità di intervento |
1987 |
Decreto Min. Lavoro e Previdenza Sociale 21/01/1987 G.U. 12.02.1987, n. 35 |
• Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi. |
1987 |
DIRETTIVA 19/03/1987 n. 87/217/CEE G.U.C.E. 28.03.1987, n. L 85 |
• Direttiva del Consiglio concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto. |
1988 |
D.P.R. 24.05.1988 n. 215 G.U. 20.06.1988, n. 143 |
• Attuazione delle Direttive CEE n. 83/478 e 85/610 relative alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi |
1988 |
D.M. 20.06.1988 G.U. 29.6.1988, n. 151 |
• Tabelle dei tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi |
1989 |
D.M. 26.04.1989 G.U. 12.06.1989, n. 135 |
• Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali |
1991 |
Circ. Ministero Sanità 25.11.1991 n. 23 G.U. 20.12.1991, n. 298 |
• Utilizzo fibre di vetro nel rispetto delle problematiche igienico sanitarie |
1991 |
DIRETTIVA 03/12/1991 n. 91/659/CEE G.U.C.E. 31.12.1991, n. L 363 |
• Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico l’allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). |
1992 |
D. Lgs. 25.01.1992 n.77 G.U. n. 36 del 13. 2.1992, Suppl. Ord. n.26 |
• Protezione dei lavoratori contro rischi fisici, chimici e biologici (88/364/CEE) |
1992 |
L. 27.03.1992 n. 257 art. 13 G.U. 13.4.92, n. 87 Suppl. Ord. n.64 |
• Divieto di estrazione e produzione di materiali contenenti amianto • Divieto di commercializzazione di tutti i prodotti contenenti amianto • Piani per la progressiva fuoriuscita dal problema amianto |
Anno |
Norma |
Principali Contenuti |
1992 |
D. Lgs. 04.12.1992 n. 475 G.U. 9.12.92, n. 289 Suppl. Ord. n.128 |
• Attuazione direttive comunitarie riguardanti i dispositivi di protezione individuale |
1992 |
D.M. 14.12.1992 G.U. 7.01.93, n. 4 |
• Definizione delle elaborazioni minime obbligatorie, delle modalità di interconnessione e dei destinatari delle informazioni, relativi ai dati del catasto nazionale dei rifiuti. (Modifica agli allegati del D.M. 26.04.1989) |
1993 |
Circolare 17.02.1993 n.124976 G.U. 5.3..93, n. 93 |
• Censimento imprese che utilizzano amianto o che svolgono attività di smaltimento e bonifica |
1993 |
Delibera CIPE 07.06.1993 |
• Individuazione criteri per pensionamento anticipato ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in materia di cessazione dell’impiego dell’amianto. |
1993 |
L. 04.08.1993 n. 271 G.U. 4.8.93, n. 181 |
• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 5 giugno 1993 n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto. |
1993 |
D. Lgs. 11.08.1993 n. 374 G.U. 23.09.93, n. 224 Suppl. Ord. n.90 |
• Elencazione delle mansioni usuranti |
1993 |
Delibera CIPI 28.12.1993 G.U. 30.03.1994 n. 74 |
• Determinazione di ammissibilità ai benefici del fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto delle proprietà di accesso e dei criteri per l’istruttoria delle domande di finanziamento. |
1994 |
D.P.R. 13.04.1994 n.336 G.U. 7.6.94, n. 131 |
• Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura |
1994 |
D.M. 29.07.1994 G.U. 13.09.94, n. 214 |
• Attuazione delle Direttive CE relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi |
1994 |
D.P.R. 08.08.1994 G.U. 26.10.94, n. 251 |
• Compiti delle pubbliche amministrazioni per applicazione L. 257/92 • Atti di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province Autonome per i piani di protezione dall’amianto |
1994 |
Decr. Min. Sanità 05/09/1994 G.U. 20.09.94, n. 220 |
• Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. |
1994 |
Decr. Min. Sanità 06.09.1994 G.U. 10.12.94, n. 288 Suppl. Ord. n.156 |
• Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della L. 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto |
Anno |
Norma |
Principali Contenuti |
1994 |
• Indicazioni tecniche per la scelta del tipo di intervento sui materiali contenenti amianto • Norme tecniche per i diversi interventi sui materiali contenenti amianto • Definizione degli obblighi dei proprietari per la sorveglianza • Norme tecniche per le analisi di laboratorio |
|
1994 |
L. 03.11.1994 n.640 G.U. 22.11.94, n. 273 Suppl. Ord. n.147 |
• Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto e Espoo il 25.2.1991 |
1995 |
D. Lgs. 17.03.1995 n. 114 G.U. del 20.04.1995, n. 92 |
• Attuazione della Direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto. |
1995 |
D.M. 28.3.1995 n. 202 G.U. 29.05.95, n. 123 |
• Regolamento per accedere al fondo speciale per la riconversione della produzione di amianto |
1995 |
Circ. Ministero Sanità 12/04/1995 n. 7 G.U. 19.4.95, n. 91 |
• Estensione dei contenuti del DM 6.9.94 agli impianti tecnici sia al chiuso sia all’aperto • Estendibilità dei criteri di custodia, intervento per situazioni di emergenza o buon funzionamento e per bonifiche generalizzate • Utilizzabilità dei “glove-bags” per interventi su impianti • Utilizzabilità di microscopia ottica per restituzione dopo interventi di manutenzione di impianti |
1995 |
D.M. 26.10.1995 G.U. 18.4.96, n. 91 Suppl. Ord. n.66 |
• Norme tecniche sulla sorveglianza dei rotabili ferroviari • Norme tecniche per l’esecuzione delle bonifiche di carrozze Ferroviarie |
1995 |
D.P.C.M. 16.11.1995 G.U. 03.01.96, n. 2 |
• Piano di indirizzo e coordinamento per la formazione del personale del SSN addetto al controllo delle attività di bonifica • Ripartizione dei contributi statali per la realizzazione dei Piani Regionali di cui all’art. 10 della L. 27.3.92, n. 257 |
1996 |
D.M. 14.05.1996 n. 178 G.U. 25.10.96, n. 251 |
• Bonifiche per siti dismessi • Manutenzione su prefabbricati in materiali contenenti amianto e manutenzione e bonifica per cassoni in cemento-amianto per acqua • Estrazione ed uso di pietre verdi • Requisiti minimi dei laboratori attivi su amianto |
1996 |
D. Lgs. 14.8.1996 n. 493 G.U. 23.9.96, n. 223 Suppl. Ord. n.156 |
• Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. |
1996 |
D. Lgs. 03.02.1997 n. 52 G.U. 11.03.97, n. 58 Suppl. Ord. n.53 |
• Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. |
Anno |
Norma |
Principali Contenuti |
1996 |
L. 18.11.1996 n. 582 G.U. 19.11.96, n. 271 |
• Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni |
1997 |
D.M. 12.02.1997 G.U.13.03.97, n. 60 |
• Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto |
1997 |
D.P.C.M. 21.03.1997 |
• Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall’art. 6 della L. 25.01.94, n.70 |
1997 |
D.M. 28.04.1997 G.U. 19.8.97, n. 192 |
• Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose |
1997 |
D.M. 07.07.1997 G.U. 09.10.97, n. 236 |
• Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l’idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore “amianto” |
1997 |
D. Lgs. 08.11.1997 n.389 G.U. 08.11.97, n. 261 |
• Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 22/97, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio |
1998 |
D.M. 26.03.1998 G.U. 09.04.98, n. 83 |
• Elenco delle imprese e dei materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione |
1998 |
Decr. Min. Ambiente 01.04.98, n.145 G.U. 13.5.98, n. 109 |
• Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti |
1998 |
Decr. Min. Ambiente 28.04.1998 n. 406 G.U. 25.11.98, n.276 |
• Regolamento per il disciplinare dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti |
1998 |
Decr. Min. LL.PP. 15.5.98 n. 304 G.U. 24.08.98, n.196 |
• Regolamento nuova tabella categorie di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori |
1998 |
Circ. 04.08.1998 n. 812 G.U. 11.9.98, n. 212 |
• Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati |
1998 |
D.M. 01.09.98 G.U. 19.11.98, n. 271 |
• Classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE |
1998 |
Decr. Min. Ambiente 03.09.1998 n. 370 G.U. 26.10.98 n. 250 |
• Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. |
1998 |
L. 9.12.98 n.426 G.U. 14.12.98, n.291 |
• Nuovi interventi in campo ambientale |
1999 |
DPCM 31.03.99 G.U. 14.04.99, n.86 Suppl. Ord. n. 70 |
• Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale |