Sanzioni per amianto
A causa dell’accertata pericolosità esistono Sanzioni per amianto nocivo per la salute dell’uomo, dovuto alla dispersione di polveri tossiche nell’aria
La legge n.257 del 1992 vieta l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti o manufatti contenenti amianto. questo divieto però non ha impedito che nel corso dei decenni successivi, la norma non venisse rispettata. solo nel 2013 sono state previste dalla legge delle sanzioni per tutti coloro i quali non la rispettino, omettendo la comunicazione alle asl della presenza del materiale. vediamo le tipologie di sanzioni amianto previste dalla norma.
Sanzioni per amianto sia amministrative che penali in caso di sospetta presenza di amianto, il proprietario dell’immobile o l’amministratore (di condomino) è tenuto a darne comunicazione alla asl di riferimento. la asl è l’organo competente al monitoraggio della presenza dei manufatti in amianto. se la comunicazione non viene effettuata si incombe in amianto sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 2.000 € fino ad un massimo di 5.000 € per l’amianto friabile.
Queste sanzioni amianto vanno a colpire solamente i proprietari di un immobile che compare nel censimento degli edifici effettuato dalla regione di residenza. infatti la legge del 1994 introduce anche l’obbligo del censimento amianto (a carico del proprietario), che consiste nell’individuazione dei manufatti in amianto presenti nello stabile e in una successiva nomina di un responsabile amianto – che svolte le adeguate verifiche – procede ad organizzare un piano di intervento.
Se dal censimento viene accertata la presenza di amianto, il proprietario ha fino a 30 giorni di tempo per provvedere allo smaltimento dello stesso, rivolgendosi ad aziende specializzate nel settore come edam, che offre servizi di incapsulamento, confinamento o rimozione amianto, in base al livello di pericolosità riscontrato. pena alla mancata osservanza della scadenza, una multa compresa tra i 500 € e i 3.500 €. per quanto riguarda amianto sanzioni penali, non sono previste dalla legge.
Obbligo rimozione amianto privati e imprese il decreto ministeriale del 1994 stabilisce le regole per le attività legate alla rimozione, al fissaggio e le procedure a cui attenersi durante i differenti processi lavorativi di eventuale rimozione. non esiste di fatto in caso di eternit, obbligo rimozione. ciò che la legge impone è il dovere di individuare i materiali contenenti amianto, per poter predisporre delle attività di controllo e di gestione in base al rischio.
Questa individuazione si esplica attraverso il censimento, la mappatura e la comunicazione all’asl. quindi non è previsto dalla legge l’obbligo rimozione eternit, salvo accertamento presenza amianto risultante dal censimento. n caso di sospetta presenza di amianto all’interno di uno stabile, il proprietario è tenuto a comunicarlo immediatamente all’ASL di riferimento. Se non lo fa, e durante i controlli la ASL ne rileva la presenza, si incorre in una multa che va da 2000€ a 5000€ per quello friabile.
Se entro 30 giorni il problema non viene affrontato il proprietario dello stabile, i condomini, l’azienda che lavora all’interno dello stabilimento stesso, andranno incontro ad una sanzione ulteriore che arriva fino a 3.500€ aggiuntive.
La mancata comunicazione della sua presenza viene ritenuta una colpa civile, ma non una colpa penale. Non esistono quindi sanzioni penali amianto fino a oggi. Quando si sospetta la presenza di amianto è importante contattare dei professionisti del settore per poter effettuare un’attenta valutazione del contesto e progettare gli interventi per il corretto smantellamento senza causare alcun danno all’ambiente.
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